La riforma 2025 rafforza la priorità delle protezioni collettive sui DPI e introduce un ordine di preferenza tra i sistemi anticaduta, definendo inoltre il ruolo del punto di ancoraggio nelle coperture
Il D.Lgs. n. 81/2008, articolo 115, è stato integralmente modificato dall’art. 5 del Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198), applicabile dal 31 dicembre 2025. Le modifiche non stravolgono i principi della prevenzione delle cadute dall’alto, ma ne rafforzano la disciplina: il nuovo testo è più prescrittivo, meno suscettibile di interpretazioni e richiede scelte progettuali e operative meglio motivate.
Priorità delle protezioni collettive: obbligo esplicito di parapetti e reti Il nuovo comma 1 impone espressamente l’adozione di misure di protezione collettiva per prevenire le cadute dall’alto, richiamando in particolare parapetti e reti di sicurezza. Questa indicazione non è meramente orientativa: la priorità delle misure collettive è ora parte integrante della norma. Di conseguenza, l’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) deve essere considerato solo se risulta impraticabile l’installazione di parapetti o reti.
Il comma 2 dispone che, qualora non sia possibile attuare le protezioni collettive di cui al comma 1, sia necessario ricorrere ai sistemi di protezione individuale. La decisione progettuale di adottare DPI richiede quindi una motivazione tecnica documentata che dimostri l’impossibilità di soluzioni collettive: mere preferenze organizzative o valutazioni sommarie non sono più sufficienti.
Ordine di preferenza tra sistemi anticaduta: trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi, arresto caduta Il nuovo comma 3 introduce un ordine di preferenza tra i sistemi anticaduta, chiarendo le alternative prima del ricorso all’arresto caduta. L’ordine gerarchico indicato è il seguente: sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, infine sistemi di arresto caduta come ultima opzione. Tale impostazione codifica in norma il principio tecnico secondo cui è preferibile prevenire la caduta o limitarne la possibilità piuttosto che occuparsi esclusivamente delle sue conseguenze dinamiche.
Composizione del sistema individuale e ruolo del punto di ancoraggio Il comma 4 ribadisce che i sistemi di protezione individuale devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento assicurato a un punto di ancoraggio sicuro. Il legislatore chiarisce che il punto di ancoraggio non assume la qualifica di protezione collettiva: esso è un requisito tecnico necessario per l’efficacia del sistema individuale. La linea vita, pertanto, non si tramuta automaticamente in misura collettiva semplicemente perché è permanente e accessibile.
Linee vita: dotazione strutturale, non protezione collettiva L’errata convinzione diffusa in alcuni cantieri e uffici tecnici — «c’è la linea vita, quindi siamo coperti» — viene qui smentita sul piano normativo. La linea vita è un ancoraggio progettuale che rende possibile l’utilizzo dei DPI anticaduta quando l’adozione di protezioni collettive (parapetti, reti) non è realizzabile. Da sola la linea vita non impedisce la caduta: funziona soltanto se associata a DPI adeguati e correttamente utilizzati. Anche la norma UNI 11560:2022 conferma che la linea vita è un ancoraggio per l’uso di DPI e non un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC).
Implicazioni per progettisti, coordinatori e datori di lavoro Le modifiche richiedono adeguamenti pratici nelle fasi di progettazione e nella gestione operativa:
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Progettisti e coordinatori per la sicurezza devono valutare, nell’Elaborato Tecnico della Copertura e nel Fascicolo dell’Opera, la praticabilità di parapetti e reti e, solo in loro impossibilità tecnica, progettare l’impianto anticaduta e il relativo punto di ancoraggio.
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I datori di lavoro devono documentare nella valutazione dei rischi (o nel POS per i cantieri) le ragioni che impediscono l’adozione di misure collettive e giustificare la scelta del sistema individuale, motivando perché non è praticabile un sistema di trattenuta quando si utilizza un arresto caduta.
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Le prescrizioni regionali che richiedono linee vita risultano coerenti con il Testo Unico se interpretate come obbligo di predisposizione di punti di ancoraggio sicuri, non come sostituto delle protezioni collettive.
Responsabilità e cultura della sicurezza: obbligo di gerarchia progettuale La riforma sottolinea che la prevenzione è un processo progettuale e gestionale: la protezione individuale è l’eccezione, non la regola. Ignorare la priorità delle misure collettive espone al rischio di sanzioni amministrative e responsabilità penali, come evidenziato dalla giurisprudenza (tra gli esempi citabili, la sentenza di Cassazione Penale 26/02/2016 n. 21575). In termini pratici, la progettazione della copertura deve includere un’analisi comparativa (dati e costi alla mano) che dimostri l’impossibilità tecnica di soluzioni collettive prima di ricorrere a sistemi individuali.
Indicazioni operative pratiche (breve checklist per il progetto)
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Valutare la fattibilità di parapetti e reti in fase preliminare di progetto.
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Documentare le ragioni tecniche (relazioni, disegni, verifiche statiche) se si esclude la protezione collettiva.
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Se le protezioni collettive risultano impraticabili, progettare la linea vita come punto di ancoraggio sicuro conforme alle norme applicabili e coordinare la scelta dei DPI.
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Preferire sistemi di trattenuta o posizionamento prima di ricorrere ad arresto caduta; motivare la scelta tecnica.
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Aggiornare il Fascicolo dell’Opera e il POS con le valutazioni e le scelte progettuali.
Conclusione tecnica La revisione dell’art. 115 rende esplicita e vincolante la gerarchia delle misure anticaduta: protezioni collettive (parapetti, reti), poi sistemi individuali secondo l’ordine di preferenza introdotto, con il punto di ancoraggio inteso come dotazione strutturale a supporto dei DPI. Per progettisti, coordinatori e datori di lavoro la conseguenza è chiara: le decisioni devono essere tecnicamente motivate, tracciabili e coerenti con la normativa e le norme tecniche di riferimento.